Art. 1.

      1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si interpreta nel senso che le costruzioni strumentali alle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi sono considerate costruzioni rurali a condizione che i prodotti raccolti, lavorati, trasformati e commercializzati provengano, in misura prevalente, dai terreni dei soci o dagli animali allevati su di essi.